Art. 1.
(Modifica dell'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 novembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - (Formazione dell'albo). - L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e, se il richiedente è iscritto a un ordine o collegio professionale, da un professionista, iscritto all'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici.
      Il comitato di cui al primo comma ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto all'albo di altro ordine o collegio professionale, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.
      Quando si tratta di domande presentate da esperti iscritti agli albi dei periti e degli esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono queste ultime che procedono alla designazione.
      Quando si tratta di domande presentate da esperti non iscritti ad alcun albo professionale, il richiedente deve essere iscritto all'associazione degli iscritti agli albi del tribunale, che provvede alla designazione.
      Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale».

 

Pag. 5